Alla legge regionale 28 aprile 1997, n. 12, (Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze) sono apportate le seguenti modifiche:
1. Suppl. Ordinario al n. 14420
a) la rubrica del titolo 11 è sostituita dalla seguente: "Titolo 11 - Case ed appartementi per vacanze. Attività di Bed & Breakfast";
b) dopo l'art. 16 è inserito il seguente articolo 16-bis: "Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast")
- I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".
- La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
- L'esercizio dell'attivita' di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
- L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali; comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
- L'attività puo' essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonchè rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
- La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
- Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
- Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonchè a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
- Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
- Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
- Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.
- È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.




